Il diritto di guerra nel XV secolo. Il Tractatus de bello et bellatoribus di Juan López († 1496)


PREZZO : EUR 32,00€
CODICE: ISBN 8887940398 EAN 9788887940398
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DISPONIBILITA': Disponibile


TITOLO/DENOMINAZIONE:
Il diritto di guerra nel XV secolo. Il Tractatus de bello et bellatoribus di Juan López († 1496)

PREZZO : EUR 32,00€

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ISBN 8887940398
EAN 9788887940398

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ANNO:
2003

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Disponibile

CARATTERISTICHE TECNICHE:
248 pagine
Rilegato in tela con sovracoperta

DESCRIZIONE:

Seconda di copertina:
Juan Lopez, Dottore in Diritto Canonico e Civile, ha compreso come la guerra, nella quale s'estrinsecava tanta parte della vita politica del XV secolo, non poteva né essere semplicemente condannata sulla base d'astratti princìpi morali e religiosi, né lasciata al puro arbitrio di politici e militari. Occorreva darle non solo un fondamento giuridico, ciò che anche prima si era tentato di fare, ma anche una precisa regolamentazione: occorreva, in altri termini, creare un vero e proprio diritto di guerra.

Indice:
pag. 3 Presentazione
11 Prefazione
17 Introduzione
25 Bibliografia
25 1. Fonti
25 1.1. Collezioni
27 1.2. Autori
30 2. Studi
Capitolo I. L'autore e la sua opera
37 1.1. La vita
48 1.2. Le opere
54 1.3. Il Tractatus de bello et bellatoribus
Capitolo 2. La guerra è giusta o ingiusta?
59 2.1. Quando la guerra può dirsi giusta (bellum iustum, quando dicendum)
64 2.2. I cinque tipi di guerra ingiusta (bellum iniustum dicitur quinque modis)
68 2.3. I sette tipi di guerra (bella sunt septem, et quae)
72 2.4. Quando la guerra può dirsi giusta o ingiusta (bellum iustum, aut iniustum, quando dicatur)
Capitolo 3. È lecito ai prelati ed agli ecclesiastici combattere?
77 3.1. Se e quando è lecito ai prelati ed agli ecclesiastici combattere con o senza la pena dell'irregolarità (bellare praelatis et ecclesiasticis, an et quando liceat cum poena, aut sine poena irregularitatis)
82 3.2. Le armi dei laici e degli ecclesiastici sono diverse (arma saecularium alia sunt et alia ecclesiasticorum)
87 3.3. In che modo e fino a che punto è lecito rispondere alla violenza con la violenza (vim vi repellere, qualiter et quatenus liceat)
93 3.4. Chi e in quale modo i chierici possono difendere (clericis numquid liceat defendere, et quos et qualiter)
96 3.5. Gli infedeli sono eretici (infideles sunt haeretici)
100 3.6. Per propria autorità o dignità gli ecclesiastici non possono mai uccidere (interficere numquid licet ecclesiasticis auctoritate propria, aut dignitatis)
102 3.7. Gli esercizi bellici sono contrari alia stato clericale (bellica exercitia ecclesiasticis personis repugnant)
103 3.8. I concetti semplici sono facilmente comprensibili (simplicia simpliciter intelligenda)
105 3.9. I sacerdoti che per difendersi uccidono, divengono irregolari (sacerdotes in defensione sua interficientes, an irregulentur)
108 3.10. Quando si contrae l'irregolarità senza peccato (irregularitas, quando sine peccato contrahatur)
Capitolo 4. La guerra e il dichiararla
111 4.1. Se e quando è lecito ai secolari combattere ed indire la guerra (bellare bellumque indicere saecularibus an, et quando liceat)
114 4.2. È lecito riappropriarsi con il furto di propri beni (capere rem suam furtive, an et quando liceat alicui)
119 4.3. Due tipi di guerra, e se il papa possa indire la guerra contro i laici cristiani (bellum est duplex; Papa, an possit contra laicos christianos bellum indicere)
125 4.4. Oggi tra i cristiani non si osservano più le leggi sulla schiavitù dei prigionieri di guerra e sul loro tomare liberi (captivitatis, et postliminii iura hodie inter christianos non servantur)
126 4.5. A chi è lecito trattenere i beni predati in guerra; come devono essere puniti i ribelli (capta in bello, an quis licite retinere possit; rebelles qualiter invadendi, et puniendi)
131 4.6. Se nel dubbio la guerra sia da presumersi giusta o ingiusta (bellum in dubio, an presumendum iustum, vel iniustum)
134 4.7. L'inganno del nemico (belli vitia)
Capitolo 5. La potestà dei prìncipi secolari di gestire la guerra
137 5.1. Se i prìncipi possano a capriccio dichiarare guerra (principes, an et qui ex mera voluntate possunt edictum de bello facere)
139 5.2. I sudditi mai possono ritenere giusta la guerra per il solo fatto che sia dichiarata dal loro principe (bellum numquid praesumendum iustum per subditos ex edicto superioris)
141 5.3. Quando il principe dichiara una guerra giusta contro i sudditi (princeps, quando indicet bellum iustum contra subditos)
143 5.4. I diversi generi di guerre (bellorum varia genera)
146 5.5. L'errore del giudice scusa completamente? (error iudicis probabilis, numquid in totum excuset)
150 5.6. Quando la dichiarazione di guerra è ingiusta (edictum de bello, quando dicendum iniustum)
153 5.2. La guerra deve essere necessaria; in quale caso è lecito depredare l'avversario (bellum debet esse necessitatis, depraedari adversarium, quo casu sit licitum)
156 5.8. Non bisogna obbedire al tiranno che dichiara guerra (tyranno bellum indicenti non parendum)
159 5.9. Se e con quali modalità sono concesse le rappresaglie. Chi compensa la perdita d'un proprio bene togliendone uno ad un soggetto diverso da chi lo ha a lui sottratto, deve restituire il bene o può tenerlo? (repraesaliae, an et quatenus concessae; compensam rei suae ab alio quam ab illo, qui sibi obligatur recipiens, an teneatur ad restitutionem)
162 5.10. La pignorazione quale riparazione dei danni (pignoratio, numquid possit concedi per iudicem gravati, et qualiter)
162 5.11. Se ed a chi è lecito duellare (duellum intrare, an et quando liceat alicui)
Capitolo 6. La preda
165 6.1. Se è necessario restituire i beni raziati, e se il principe possa senza consultare i sudditi disporne (ablata in bello remittere, an, et quando liceat principi sine licentia subditorum, et de illis componere)
169 6.2. Ciò che tutti riguarda, da tutti deve essere approvato (de publica conventione: D. 2. 14. 5)
173 6.3. La restituzione e se e quando in coscienza è lecito trattenere beni raziati (ablata in bello, an et quando liceat alicui in foro conscientiae retinere, et de restitutione ablatorum)
176 6.4. Ciò che rende la guerra giusta (bellum, quae faciant iustum)
179 6.5. Chi ha recuperato i propri beni, grazie alla generosità d'uno solo dei rei, può rinunciare a rivalersi nei confronti degli altri? (recuperans suum, an teneatur cedere actiones contra alios, qui damnum dederunt; fur semper est in mora)
182 6.6. Se si acquista refurtiva, si è tenuti alla restituzione? (emptor furtivae rei, an teneatur ad restitutionem)
Conclusione
187 1. La venerazione per i fontes della tradizione
190 2. I presupposti giuridici alla dichiarazione di guerra (ius ad bellum)
192 3. La regolamentazione del conflitto (ius in bello)
194 4. Il diritto contro la guerra (ius contra bellum)
199 APPENDICE: Tractatus de bello et bellatoribus domini Ioannis Lupi Segobiensis
237 Indice dei nomi


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